Proroga obbligo rinnovabili 35% - Edilizia Libera
Rinnovabili: gli obblighi e le proroghe
Gli impianti termici degli edifici realizzati o ristrutturati in base a titoli abilitativi presentati nel 2017 potranno continuare a coprire almeno il 35% dei consumi con fonti rinnovabili. Lo ha stabilito il decreto Milleproroghe che ha rinviato il passaggio alla soglia del 50%.
Il D.lgs. 28/2011 stabilisce che negli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazione rilevante, gli impianti per la produzione di energia termica devono essere progettati in modo da coprire con fonti rinnovabili almeno il 50% dei consumi di acqua calda sanitaria e una percentuale della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento almeno del:
- 20% se il titolo abilitativo è presentato dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
- 35% se il titolo abilitativo è presentato dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2016;
- 50% se il titolo abilitativo è presentato dal 1° gennaio 2017.
Con il decreto Milleproroghe, gli impianti degli edifici che saranno realizzati o interessati da lavori sulla base di titoli abilitativi presentati nel 2017 potranno continuare ad assicurare una copertura dei consumi con fonti rinnovabili almeno del 35%.
Senza proroga, gli impianti termici avrebbero dovuto coprire con rinnovabili almeno il 50% dei consumi, a partire dal 1° gennaio 2017.
Fanno eccezione le Regioni che avevano già innalzato il livello al 50% (es. Regione Lombardia) prima dell’entrate in vigore dell’obbligo.
Attività Edilizia Libera
Con l’entrata in vigore del decreto “Scia 2” (D.lgs. 222/2016) i pannelli solari (sia termici che fotovoltaici) oltre che pompe di calore aria/aria fino a 12 kW rientrano nelle attività di edilizia libera (al di fuori zona A quindi al di fuori dei centri storici).
In riferimento all’ampliamento dell’edilizia privata, rientrano tra gli interventi in edilizia libera, per i quali non servirà neanche più la comunicazione di inizio lavori:
- realizzazione di rampe per l’eliminazione delle barriere architettoniche
- realizzazione di opere dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee, da rimuovere al massimo entro 90 giorni
- realizzazione opere di pavimentazione e finitura degli spazi esterni contenute entro l’indice di permeabilità
- installazione di pannelli solari e fotovoltaici al servizio degli edifici al di fuori dei centri storici
- realizzazione aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici”